Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000.
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1967
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE