Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.