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Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

Art. 1.


In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.