Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 1.
Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L.15 dicembre 1969, n. 1021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere"
La L.15 dicembre 1969, n. 1021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere"