Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse ((...)), destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.
Art. 2.
Le caratteristiche delle misure e le modalita' per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.
Art. 3.
Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno:
Nome delle misure Tolleranza
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cinque chilolitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 litri
dieci chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 "
venti chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 "
venticinque chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . 50 "
cinquanta chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 "
cento chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 "
Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno:
Nome delle misure Tolleranza
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cinque chilolitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 litri
dieci chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 "
venti chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 "
venticinque chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . 10 "
cinquanta chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 "
cento chilolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 "
La capacita' delle misure si intende determinata alla temperatura di 15 gradi C ed e' segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in piu' e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacita' totale.
Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.
La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sara' stabilita con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione allo uso cui ciascun tipo di misura e' destinata e alla capacita' di essa; detta distanza, tuttavia, dovra' essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.
Art. 4.
Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti:
per la capacita di cinque chilolitri. . . . . . . . L. 10.000
per la capacita di dieci chilolitri . . . . . . . . " 20.000
per la capacita di venti chilolitri . . . . . . . . " 40.000
per la capacita di venticinque chilolitri . . . . . " 45.000
per la capacita di cinquanta chilolitri . . . . . . " 90.000
per la capacita di cento chilolitri . . . . . . . . " 180.000
per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilo-
litro di capacita . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000
Art. 5.
Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacita' diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.
Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui e' avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1967
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