Norme integrative di attuazione degli articoli 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 e 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguardanti la ferrovia Trento-Male'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622.
Potranno invece essere incluse nei piani finanziari da istituirsi per la determinazione o revisione della sovvenzione ordinaria di esercizio le quote di ammortamento e interessi della parte di spesa per lavori e provviste restata a carico della concessionaria perche' non coperta dai contributi statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque petti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE