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Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Male'.

Art. 1.


Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.