Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
Art. 1.
A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti e' concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:
1966.......... lire 4 miliardi
1967.......... lire 5 miliardi
1968.......... lire 5,5 miliardi
1969.......... lire 5,5 miliardi.
1970.......... lire 5 miliardi