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Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti e' concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966.......... lire 4 miliardi
1967.......... lire 5 miliardi
1968.......... lire 5,5 miliardi
1969.......... lire 5,5 miliardi.
1970.......... lire 5 miliardi

Art. 2.


All'onere di 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 1 miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 e per lire 2,5 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per lire 500 milioni con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO - RESTIVO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE