Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.
Art. 1.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.