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Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.

Art. 1.


Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.