Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.
Art. 2.
Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
Art. 3.
L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.
Art. 4.
Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sara' determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
Art. 5.
I tassi di interesse e ogni altra modalita' di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE