Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.
Art. 1.
Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.(1) Se non e' stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203))
In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del"fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui e' stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purche' sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo e' dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.
La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 febbraio 1971, n. 11, ha disposto (con l'art.17, comma 1) che " Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni."
La L. 11 febbraio 1971, n. 11, ha disposto (con l'art.17, comma 1) che " Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni."