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Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.