N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 2 b), del Protocollo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1966
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Protocollo

Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e del rifugiati, (Ginevra, 6 settembre 1952).



Parte di provvedimento in formato grafico