Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.
Art. 1.
I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:
"L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".