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Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:
"L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1966
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE