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Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Art. 1.


La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.
Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.