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Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.
Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.


Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore all'ex coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore all'ex coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1ª e 2ª categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3ª categoria e inferiori.

Art. 3.


Per il periodo 10 luglio 1956-31 dicembre 1957 si precede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.


All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1966
SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE