Nome integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti:
"Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".