Nome integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti:
"Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".
Art. 2.
L'articolo 5 della legge 5 luglio 1964, n. 607, e' sostituito con il seguente:
"Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza di almeno otto membri votanti.
I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.
Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.
La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.
Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati".
Art. 3.
Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro - prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1962, n. 1263 - saranno stabilite le modalita' in base alle quali il detto Istituto dovra' curare la ricerca, il coordinamento ed il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, inerente ai crediti di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607.
Art. 4.
Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;
b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica;
c) per le societa' legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente Tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonche' delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) per le societa' od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attivita' od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la societa' o l'associazione deve considerarsi italiana;
e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonche', se la successione si e' aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte 9 dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.
Art. 5.
Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO - FANFANI Visto, il Guardasigilli: REALE