Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza.
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' sostituito con il seguente:
"Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo".