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Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' sostituito con il seguente:
"Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1966
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE