Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma".
Art. 1.
I contributi dello Stato e degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione Nazionale Quadrienniale di Roma", prorogati con le leggi 21 aprile 1962 numero 210 e 26 aprile 1964, n. 315, sono ulteriormente prorogati per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1934 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, rispettivamente, per lire 68.950.000 a carico dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 137.900.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.