Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma".
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I contributi dello Stato e degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione Nazionale Quadrienniale di Roma", prorogati con le leggi 21 aprile 1962 numero 210 e 26 aprile 1964, n. 315, sono ulteriormente prorogati per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1934 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, rispettivamente, per lire 68.950.000 a carico dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 137.900.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Art. 2.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte" un mutuo dell'ammontare di lire 300 milioni estinguibile in non piu' di 15 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire per ripiano di disavanzo di gestione.
Il mutuo e' somministrato in uno o piu' soluzioni a richiesta dell'Ente, corredata dal nulla osta dell'autorita' tutoria.
Gli Interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono, a fine d'anno, capitalizzati al saggio di concessione del prestito.
L'ammortamento del mutuo aumentato degli interessi capitalizzati decorre dall'anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.
Art. 3.
Il mutuo di cui all'articolo precedente e' garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per Il pagamento dei relativi interessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO - GUI - CORONA Visto, a Guardasigilli: REALE