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Contributo ordinario annuo a favore, dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma.

Art. 1.


Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, e' elevato da lire 12 milioni lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.