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Contributo ordinario annuo a favore, dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, e' elevato da lire 12 milioni lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.


Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera' per l'anno finanziario 3965 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1966 si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1966
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE