Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attivita' lavorativa.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.
Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera b) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma, dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965
SARAGAT MORO - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE