Erogazione di una mensilita' straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 1.
Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara e' concessa una mensilita' straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1 giugno 1965.