Erogazione di una mensilita' straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara e' concessa una mensilita' straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1 giugno 1965.
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE