N NORME. red.it

Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 12.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))

Art. 13.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))

Art. 14.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))

Art. 15.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))

Art. 16.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO - DELLE FAVE - REALE
Visto, il Guardasigilli:
REALE

Art. 1.


Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))

Art. 5.


((La pensione si consegue: a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta'; b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di eta' e non i 40; c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di eta' ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale. In ogni caso l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualita' una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto. Al predetto periodo di cinque anni puo' essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato)).
AGGIORNAMENTO (1)

La L.12 marzo 1968, n. 237 ha disposto (con l'art. 2) che " I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968."

Art. 6.


In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa.
A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
1) pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
2) pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 220 mila mensili;
3) pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1969, N. 991
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 luglio 1975, n. 319 ha disposto (con l'art. 9) che e' abrogato l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Art. 7.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237))

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141))

Art. 9.


Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:
a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali lino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;
b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;
c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;
d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;
e) per Le spese di gestione della Cassa;
f) per la copertura di eventuali disavanzi.
Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'articolo 1, della presente legge.

Art. 10.


((Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta)).

Art. 11.


Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.