Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile.
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, e' sostituito dal seguente:
"La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.
Il grado della ricompensa e' determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione e' stata compiuta ed agli effetti conseguiti".