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Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, e' sostituito dal seguente:
"La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.
Il grado della ricompensa e' determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione e' stata compiuta ed agli effetti conseguiti".

Art. 2.


L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, e' sostituito dal seguente:
"Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.
L'attestato di pubblica benemerenza e' concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.
Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorita' da cui gli interessati dipendono".

Art. 3.


L'attestato di pubblica benemerenza ai merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1965
SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato

STEMMA



Parte di provvedimento in formato grafico