Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nel quale dovra' essere inquadrato.
Al piano regolatore generale suddetto e' data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i Comuni interessati.
I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.
Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.
Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente e' a totale carico dello Stato. Ad essa si fara' fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, sub articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
Art. 2.
In sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno e' costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e di Castellavazzo.
Le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.
Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.
L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verra' determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.
Art. 3.
Ai fini dell'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 19-bis, sub articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, lo statuto del Consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno prevedera' le modalita' per la successiva estensione del Consorzio stesso all'intero nucleo di industrializzazione, da determinarsi ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 4.
All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, nonche' alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede il Consorzio di cui al precedente articolo.
Alle eventuali espropriazioni si applica, per quanto riguarda, la determinazione dell'indennita', il disposto dei commi diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 83, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI - MEDICI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE