Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.
Art. 2.
In sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno e' costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e di Castellavazzo.
Le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.
Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.
L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verra' determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.