Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili.
Art. 1.
Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Gli accertamenti della cecita' assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.