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Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Gli accertamenti della cecita' assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

Art. 2.


L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue:
"L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.
Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.
Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.
Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite piu' Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.
Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.
Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico".

Art. 3.


L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue:
"Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanita' e composta di:
a) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
La Commissione superiore e' presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.
In caso di necessita' la Commissione puo' essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanita'".

Art. 4.


Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.


Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima.
Nei capoluoghi di Regione le Commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera.
Le funzioni di segretario, delle Commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della Prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera.
Per le attivita' delle Commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica il 1 agosto 1963, n. 1329, puo' essere effettuata da un sanitario delegato dalla Commissione medico-oculistica.
La Commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente.
Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.
Le determinazioni dei Collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 6.


All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e' aggiunto il seguente comma:
"Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente e' designato dal Ministro per l'interno".

Art. 7.


Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilita', di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.


Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.
Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale e' integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione e' integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.
Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Art. 9.


Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle condizioni di assistibilita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, detti organi deliberano la concessione della pensione, alle condizioni di assistibilita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sempreche' a corredo dell'istanza o del ricorso, esista la documentazione dell'accertamento oculistico effettuato da un medico specialista fiduciario dell'Opera nazionale ciechi civili.
Ove detta documentazione non sia acquisita, l'accertamento della minorazione visiva sara' effettuato da un medico specialista incaricato dall'Opera nazionale ciechi civili.
Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilita', in ordine alla minorazione visiva, dei beneficiari degli assegni o pensioni concessi ai sensi del presente articolo.
Detti accertamenti saranno effettuati dalle Commissioni medico-oculistiche con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Art. 10.


E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO - DELLE FAVE - MARIOTTI - GUI - TREMELLONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE