Utilizzazione, da parte dell'Unione italiana ciechi, del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839.
Articolo unico.
E' data facolta' all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".