N NORME. red.it

Utilizzazione, da parte dell'Unione italiana ciechi, del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



E' data facolta' all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI MORO Visto, il Guardasigilli: REALE