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Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'istituto per la contabilita' nazionale.

Art. 1.


E' concesso all'istituto per la contabilita' nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.
La somma prevista, dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.