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Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'istituto per la contabilita' nazionale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' concesso all'istituto per la contabilita' nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.
La somma prevista, dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.


All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE