Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 1.
La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina e' necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui ordinamento e' stabilito con decreto del Ministro per l'interno.
L'Accademia provvede:
ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.