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Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 21.


Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella, legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.