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Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

Art. 1.



E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita)). (2) (3)
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.M. 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonche' a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato".

AGGIORNAMENTO (3)


Il D.M 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro".