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Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attivita', anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

Art. 2.


Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, e' vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora, il solvente contenga piu' di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.

Art. 3.


Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella, fabbricazione e riparazione delle calzature, e' vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.
Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma e' consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restano il divieto per l'uso del benzolo.

Art. 4.


Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonche' nei lavori di sverniciatura e di decapaggio, e' vietato l'uso del benzolo.
E' consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 45 per cento in peso, complessivamente considerati.

Art. 5.


E' vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati.
Nei lavori di rotocalcografia e' consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte da toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo.
Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostratori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'articolo 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

Art. 6.


Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo articolo 9 e' tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva, massima prevista per il toluolo e lo xilolo.

Art. 7.


Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli articoli 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.

Art. 8.


E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonche' ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla, presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la, quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o ne prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

Art. 9.


Ai sensi dell'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.
L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

Art. 10.


Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla, presente legge, e, a tal line, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie, fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.
I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicita', quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9.
I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

Art. 11.


Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale.

Art. 12.


Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale;
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264, sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.
((2))
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, e' cosi' modificato:
a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";
c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."

Art. 13.


La vigilanza sull'osservanza della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che puo' avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1963
SEGNI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - COLOMBO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO