Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative.
Art. 1.
Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attivita', anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.