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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.