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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Art. 2.


Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI ANDREOTTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Agreement

Agreement between Italy and Japan for Air services



Parte di provvedimento in formato grafico