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Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 1.


Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826, sono estese:
a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, gia' appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;
b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza gia' appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.