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Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826, sono estese:
a) agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, gia' appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;
b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza gia' appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.


Il riconoscimento dell'anzianita' di cui alla legge 8 novembre 1956, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'articolo 1, con il grado e la relativa anzianita' posseduta nel Corpo di provenienza.
Per il personale proveniente dalle soppresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianita' di servizio del personale stesso e' determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle soppresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuita'.

Art. 3.


Per effetto dell'anzianita' loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie gia' appartenenti alla polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti produzioni ad anzianita' o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado arcate la medesima anzianita' assoluta.
Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta.
Il personale cui e' stata rivalutata la, carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado inscritto in ruolo con pari anzianita' assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianita' relativa e' determinata dalla graduatoria di merito.

Art. 4.


Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1 luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalita' previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.


Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1950, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che e' deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di riversibilita', previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera.
avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione ed al decesso.

Art. 6.


Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1 luglio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1963
SEGNI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO