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Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
CAPO I.
DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

Art. 1.

((
1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art.
9, stabilisce con proprio decreto:
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti))

Art. 2.

((
1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.
2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.
3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanita', e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 puo' essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione e' integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.
))

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))
CAPO II.
AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

Art. 4.



Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ((materie prime per mangimi)) di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L'autorizzazione di cui al comma precedente non e' richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.
L'autorizzazione e' soggetta, al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria, e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'.

Art. 5.



Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'.
Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati ((materie prime per mangimi)) di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni. (2)
AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 ha disposto (con l'art. 2) che all'art. 5, comma quarto, della presente legge le parole: "mangimi composti o mangimi composti concentrati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati".

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123))

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123))

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123))

Art. 9.



Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. ((9))
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.
AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10.



Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.
I ((materie prime per mangimi)) di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanita', rilasciati dai veterinari a cio' autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.
In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziche' il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.
Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.
E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.
Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantita' e della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i ((materie prime per mangimi)), i ((materie prime per mangimi)) integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanita' per gli integratori e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.
CAPO III.
COMMERCIO DEI MANGIMI

Art. 11.

((
1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunita' soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III,lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o piu' lingue ufficiali della Comunita', fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.
2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.
3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilita' del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunita' non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV,lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:
a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;
b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;
c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: ''dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)'';
d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali e' stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.
5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiorea quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.
6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonche', se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.
7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.
8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni,purche' separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalita' riportate in allegato IV.
))

Art. 12.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6))
AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi".

Art. 13.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))

Art. 14.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 ((6))
AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi".

Art. 15.


((Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice: a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi; b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione; c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo; d) la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8; e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8. I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi)).

Art. 16.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))

Art. 17.

((
1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
3. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi))

Art. 18.

((
1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore .all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.
2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.
3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.
6. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra' essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovra' scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.
7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi' consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
9. Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.
10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.
11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.
12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.
13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilta' del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore))

Art. 19.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152))
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.


((Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa)).

Art. 21.



Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, ((materie prime per mangimi)) integrati, ((materie prime per mangimi)) integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

Art. 22.

((
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi))

Art. 23.

((
1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute umana, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di un'attivita' analoga per la durata di cinque anni))

Art. 23-bis.


((Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale)).

Art. 24.

((
1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.
3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonche' le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9))

Art. 25.



La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanita' secondo le rispettive competenze.
Per quanto non e' espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.
((Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale e' avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso. In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa)).
CAPO V.
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.



Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 8 marzo 1968, n. 399 ha disposto (con l'art. 25) che "La disposizione dell'articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi".

Art. 27.



Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' fabbricanti di ((materie prime per mangimi)) di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attivita' in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purche' presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Ai fabbricanti di cui al comma precedente e' concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Art. 28.



La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963
SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Allegato I

ALLEGATO I
DEFINIZIONI
a) Mangimi:
I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all' alimentazione degli animali per via orale.
b) Razione giornaliera:
La quantita' totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidita' del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di >una
specie, di una categoria di eta' e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.
c) Materie prime per mangimi:
I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
d) Mangimi composti:
Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.
e) Mangimi completi:
Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.
f) Mangimi complementari:
Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.
g) Mangimi minerali:
I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.
h) Mangimi melassati:
I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.
i) Mangimi d'allattamento;
I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantita' di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.
l) Mangimi medicati:
Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.
m) Animali:
Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.
n) Animali familiari:
Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.
o) Data di conservazione minima :
La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche.
p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:
La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.
q)Immissione in commercio o circolazione:
La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.
((r) Partita: unita' di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita' di produzione - che puo' essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)


Il Decreto 25 giugno 2003 (in G.U. 6/8/2003, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 6 novembre 2003.

Allegato II



PARTE A
Capo I
OSSERVAZIONI GENERALI
I. NOTE ESPLICATIVE
1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nel presente Allegato in base ai seguenti criteri:
a) origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale;
b) parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa;
c) lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto e' stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi;
d) grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualita' del prodotto/sottoprodotto, ad esempio "a basso tenore di glucosinolato", "ricco di sostanze grasse", "a basso tenore di zuccheri".
2. L'elenco di cui al capo II e' diviso in 12 capitoli:
a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti;
b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;
c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;
d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;
e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;
f) Foraggi, compresi i foraggi grossolani;
g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;
h) Prodotti lattiero-caseari;
i) Prodotti di animali terrestri;
l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;
m) Minerali;
n) Vari.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI
a) Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell'elenco del presente allegato comprende una o piu' parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia puo' essere definito "olio di semi di soia", oppure "olio di soia".
III DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO
a) Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate negli elenchi del presente allegato, parti "A" e "B".
Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.





(1) Il temine "decorticarura" puo' essere sostituito a seconda dei casi da "sbramatura" o da "sbucciatura". Il termine d'uso corrente dovrebbe essere "sbramato" o "sbucciato".
(2) Ove, opportuno, il termine "expeller" puo' essere sostituito da "panello".
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI "A" E "B" DEL PRESENTE ALLEGATO
a) I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso tal quale delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.
b) Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 17, della legge n. 281 del 1963 , paragrafo 1, lettera a) e allegato III parte "A" punto 012), e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore negli elenchi del presente allegato, parte "A" e parte "B", deve essere indicato il tenore di umidita' della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14% del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidita' non supera detto limite.
c) Fatte salve le disposizioni dell' articolo 17 della legge 281 del 1963 , paragrafo 1, lettera a) e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte "A" e parte "B", deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI
a) Se i prodotti indicati nella colonna 2 dell'elenco di materie prime per mangimi della parte "A" o nella colonna 1 della parte "B" del presente Allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi devono essere fornite le seguenti informazioni
1) agenti denaturanti : natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;
2) agenti leganti : natura dei prodotti utilizzati.
b) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non puo' essere superiore al 3% del peso totale.
Capo II
ELENCO NON ESCLUSIVO DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME PER MANGIMI
a) CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI





(1) I prodotti con un tenore di amido superiore al 40% possono essere definiti "ricchi di amido";
(2) Se questo prodotto e' stato sottoposto ad una molitura piu' fina, puo' essere aggiunto il termine "fina" oppure la denominazione puo' essere sostituita da una corrispondente;
(3) Tale denominazione puo' essere sostituita da "gluten feed di granturco";
(4) Tale denominazione puo' essere sostituita da "amido di granturco estruso";
(5) Tale denominazione puo' essere completata dall'indicazione della specie di cereale;
(6) Tale denominazione puo' essere sostituita da "borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria". La denominazione puo' essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

b) SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI





(1) Puo' essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinalato", la cui definizione e' quella riportata nella legislazione comunitaria.
(2) La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie vegetale.

c) SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI




(1) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

d) TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI




(1) Tale denominazione puo' essere sostituita da "saccarosio".
(2) Tale denominazione puo' essere sostituita da "tapioca".
(3) Tale denominazione puo' essere sostituita da "amido di tapioca".

e) ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI






(1) Tale denominazione puo' essere completata dall'indicazione della specie di frutta.

f) FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI






(1) Il termine "farina" puo' essere sostituito da "formellati", "pellettati", "pellets". Nella denominazione puo' essere indicato anche il metodo di essiccazione;
(2) Tale denominazione puo' essere completata dall'indicazione della specie di pianta e foraggio;
(3) Nella denominazione deve essere indicata la specie di cereale; (4) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento chimico effettuato.

g) ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI






(1) Tale denominazione puo' essere sostituita da "saccarosio"

h) PRODOTTI LATTIERO-CASEARI




(1) Tale denominazione puo' essere sostituita da "albumina di latte in polvere".

i) PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI






(1) I prodotti contenenti oltre il 13% di grassi sulla sostanza secca devono essere definiti "ricchi di sostanze grasse"
(2) Tale denominazione puo' essere completata da un'indicazione piu' precisa del tipo di grasso animale in funzione dell'origine o dal metodo di ottenimento (Sego, strutto, grasso di ossa ecc.).

l) PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI






(1) I prodotti contenenti oltre il 75% di proteina grezza sulla sostanza secca possono essere definiti "ad alto tenore proteico"

m) MINERALI






(1) L'indicazione della provenienza puo' sostituire la denominazione o puo' esservi aggiunta.
(2) Il procedimento di fabbricazione puo' essere indicato nella Denominazione.

n) VARI






(1) La denominazione deve essere modificata o completata in modo da precisare il procedimento agroalimentare da cui proviene la materia prima per mangimi.
(2) Tale denominazione puo' essere completata dall'indicazione del sale.

PARTE B
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DI TALUNI TENORI ANALITICI DI MATERIE PRIME PER MANGIMI NON ELENCATE NELLA PARTE A

1. Per le materie prime per mangimi non elencate nella parte A, appartenenti alle categorie previste nella colonna 1. del seguente elenco, e' richiesta l'indicazione obbligatoria dei tenori analitici riportati nella colonna 2
2. Tali materie prime per mangimi devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte "A" capo I punto I 1. del presente allegato.



Procedimento Definizione Termine di uso corrente/ denominazione
(1) (2) (3) (4)
1 Concentrazione Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti Concentrato
2 Decorticatura(1) Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc. Decorticato, parzialmente decorticato
3 Essiccazione Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali Essiccato (naturalmente o artifi- cialmente)
4 Estrazione Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente. Estratto, farina di estrazione (nel caso di materiali contenenti oli). Melasse, polpa. (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)
5 Estrusione Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi.Vedi anche pregenela- tinizzazione Estruso
6 Fioccatura Laminazione di materiale trattato con il caldo umido Fiocchi
7 Molitura a secco Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e tritello) Farina, crusca, cruschello, farinaccio, farinella, tritello
8 Riscaldamento Termine generale che copre una serie di termici effettuati in termicamente condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza Tostato, cotto, trattamenti trattato
9 Idrogenazione Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi saturi (indurimento degli oli e dei grassi) Idrogenato, parzialmente idrogenato
10 Idrolisi Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali Idrolizzato
11 Pressatura Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonche' di succo dalla frutta ecc.) o da altri prodotti vegetali Pressato,expeller (2) (per i materiali contenenti oli) Polpa, residuo (per frutta, Fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)
12 Pellettatura Compressione mediante passaggio in filiera Formellati, pellettato, in pellet.
13 Pregelatinizzazione Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda Pregela- tinizzato, gonfiato
14 Raffinazione Eliminazione totale o parziale di impurita' in zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico Raffinato,parzialmente raffinato
15 Molitura umida Separazione meccanica dei componenti dell'endosperma/ seme mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l'estrazione dell'amido Germe, glutine,amido
16 Macinazione Trasformazione meccanica dei semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni Macinato
17 Dezuccheraggio Estrazione totale o parziale dei mono - o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici Dezuccherato, parzialmente dezuccherato
18 Schiacciatura Procedimento meccanico di compressione/ laminazione di semi o altre materie prime per mangimi al fine di modificarne la struttura iniziale Schiacciato,laminato
19 Spezzatura Frantumazione meccanica di semi o di altre materie frantumato prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni Spezzato,
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.M. 21 luglio 1989, n. 316 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che l'allegato II della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e' cosi'
modificato:


Allegato II - Parte A - MANGIMI SEMPLICI
Dopo il punto 2.3.3. sono aggiunti i seguenti due punti:

_____________________________________________________________________ 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 2.3.4.1. Germe di granturco Prodotto ottenuto Proteina greggia
(lavorazione a dalla lavorazione Grassi greggi
umido) a umido del gran- Cellulosa greggia turco (amiderie di Ceneri gregge
granturco) Umidita'
2.3.4.2. Scarti e rotture Sottoprodotto ot- Proteina greggia
di granturco tenuto dalla puli- Grassi greggi
tura e vagliatura Cellulosa greggia del granturco Ceneri gregge
Umidita'
_____________________________________________________________________
Il testo del punto 2.4.3. "pula vergine di riso" e' sostituito dal seguente:
_____________________________________________________________________ 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 2.4.3. Pula vergine di Sottoprodotto ot- Proteina greggia
riso tenuto dalla prima Cellulosa greggia pulitura del riso Grassi greggi
greggio senza im- Umidita'
piego di carbonato Ceneri gregge
di calcio. Esso e' Ceneri insolubili costituito da pel- HCl
pellicole argentee,
da particelle dello
strato aleuronico,
dalla mandorla fari-
nosa e dai germi.
_____________________________________________________________________
Dopo il punto 2.4.3. e' aggiunto il punto 2.4.3. bis:
_____________________________________________________________________ 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 2.4.3.bis Pula vergine di Sottoprodotto ot- Proteina greggia
riso a basso te- tenuto dalla prima Cellulosa greggia nore di carbona- pulitura del riso. Grassi greggi
to di calcio Esso e' costituito Carbonato di cal- da pellicole argen- cio
tee, da particelle Umidita'
dello strato aleuro- Ceneri greggie
nico, dalla mandorla Ceneri insolubili farinosa e dai germi; in HCl
contiene una percen-
tuale ridotta di car-
bonato di calcio de-
rivante dal processo
di pulitura del riso.
_____________________________________________________________________
Dopo il punto 2.5.22. sono aggiunti i seguenti tre punti:
_____________________________________________________________________ 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 2.5.23.1. Malto destrina Prodotto ottenuto Equivalente in
per idrolisi en - destrosio (e-
zimatica di amidi spresso in glu-
e/o fecole cosio)
Ceneri gregge
Umidita'
2.5.23.2. Sciroppo di glu- Prodotto ottenuto Equivalente in
cosio disidrata- dalla disidrata- destrosio (e-
to o atomizzato zione dello sci- spresso in glu-
roppo di gluco- cosio)
sio Ceneri gregge
Umidita'
2.5.23.3. Sciroppo di glu- Soluzione acquosa Destrosio
cosio depurata e concen- Ceneri gregge
trata di saccaridi Umidita'
alimentari ottenu-
ti da amidi e/o
fecole
_____________________________________________________________________
Il testo dei punti 4.6. "idrogeno fosfato di calcio (fosfato
bicalcico)" e 4.9. "Bis - (diidrogeno fosfato) di calcio (fosfato
monocalcico)" e' sostituito dal seguente:
_____________________________________________________________________ 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 4.6. Idrogenofosfato di Prodotto costi- Fosforo totale
calcio (fosfato bi- tuito da idroge- Cloruri espres-
calcico) nofosfato di cal- si in NaCl
cio (fosfato bi- Calcio
calcico) tecnica-
mente puro
4.9. Bis-(diidrogenofo- Prodotto costi- Fosforo totale
sfato) di calcio tuito da bis- Calcio
(fosfato monocal- (diidrogenofosfa-
cico) to) di calcio (fo-
sfato monocalcico)
tecnicamente puro
_____________________________________________________________________


Prodotto 2.5.11.: la dizione "Amido di frumento gonfiato" riportata nella colonna 2, e' sostituita da "Amido di frumento pregelatinizzato".
Prodotto 2.5.12.: la dizione "Amido di frumento pregelatinizzato" riportata nella colonna 2, e' sostituita da "Amido di frumento pregelatinizzato, parzialmente idrolizzato".
Prodotto 2.9.2. Grasso vegetale, olio vegetale: nella colonna 2 e' aggiunta la seguente nota "la denominazione deve essere accompagnata dall'indicazione della specie vegetale dalla quale e' stato ottenuto il prodotto".
Prodotto 3.2.8. Grasso animale: nella colonna 2 e' aggiunta la seguente nota "la denominazione deve essere accompagnata dall'indicazione della specie animale dalla quale e' stato ottenuto il prodotto".
Prodotto 4.1. Carbonato di calcio: la descrizione riportata nella colonna 3 e' cosi' sostituita "Carbonato di calcio precipitato, rocce calciche macinate, calcare granulato, gusci macinati di ostriche e di mitili".
La dizione "sostanze grasse gregge", piu' volte riportata nella colonna 4 e' sostituita con "grassi greggi"".



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AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 16 ottobre 1991 (in G.U. 25/10/1991, n. 251) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'allegato II, parte A, mangimi semplici, viene cosi' modificato: dopo il punto 2.1.4 vengono introdotti i seguenti due punti 2.1.4.1 e 2.1.4.2:


=====================================================================
Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------
2.1.4.1 Tritello di frumento Sottoprodotto otte- Cellulosa greg- nuto dalla fabbri- gia
cazione della fari- Amido
na partendo dal fru- Ceneri gregge
mento o dal farro Umidita'
decorticato, preven-
tivamente puliti.
E' costituito essen-
zialmente da piccoli
frammenti del tegu-
mento esterno, da
parti del germe e
dello strato aleuro-
nico e della mandor-
la farinosa
2.1.4.2 Farinaccio di Sottoprodotto otte- Cellulosa greg- frumento nuto dalla fabbri- gia
cazione della fari- Amido
na partendo dal Ceneri gregge
frumento o dal far- Umidita'
ro decorticato, pre-
ventivamente puliti.
E' costituito essen-
zialmente da parti
della mandorla fari-
nosa e da piccoli
frammenti del tegu-
mento esterno in mi-
sura maggiore che
nella farinetta

dopo il punto 2.1.7 viene inserito il seguente punto 2.1.8.1:

=====================================================================
Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------
2.1.8.1 Crusca di orzo Sottoprodotto otte- Cellulosa greg- nuto dalla macina- gia
zione in farina del- Ceneri gregge
l'orzo o dalla pre- Umidita'
parazione di orzo
decorticato, Hordeum
vulgare L., preven-
tivamente pulito.
E' costituito essen-
zialmente da fram-
menti del tegumento
esterno, da tracce
di glume e da altre
parti del seme pri-
vate quasi totalmen-
te della mandorla
farinosa

dopo il punto 2.2.1 viene inserito il seguente punto 2.2.1.1:

=====================================================================
Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------
2.2.1.1 Fiocchi di avena Prodotto ottenuto Cellulosa greg- dallo schiacciamen- gia
to dell'avena de- Amido
corticata, Avena Umidita'
sativa L., tratta-
ta con il vapore

dopo il punto 2.2.6 viene inserito il seguente punto 2.2.7.1:

=====================================================================
Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------
2.2.7.1 Fiocchi di riso Prodotto ottenuto Cellulosa greg- dallo schiaccia- gia
mento di chicchi Amido
interi o di rottu- Umidita'
re di riso, Oryza
sativa L., tratta-
ti con il vapore

dopo il punto 2.6.6 viene inserito il seguente punto 2.6.7.1:

=====================================================================
Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------
2.6.7.1 Melasso di zucchero Sottoprodotto co- Zuccheri totali stituito dal re- espressi in
siduo sciropposo saccarosio
ottenuto dalla
fabbricazione e
raffinazione del-
lo zucchero (sac-
carosio)



la dichiarazione obbligatoria riportata nella colonna 4 "cellulosa greggia", relativa al mangime 2.6.4 polpe essiccate di barbabietola da zucchero, viene soppressa unitamente alla nota 3".

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AGGIORNAMENTO (6)


Il Decreto 30 novembre 1994 (in G.U. 04/04/1995, n. 79) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'allegato II e' integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

A. MATERIE PRIME PER MANGIMI

1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice";
2) la denominazione di tale materia prima;
3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte "A" capo II dell'Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso;
4) per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte 'B', colonna 2, dell'Allegato II previste per le categorie di appartenenza;
5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo 1 dell'allegato, II,
6) il quantitativo netto espresso in unita' di massa, per i prodotti solidi, e in unita' di massa o di volume, per i prodotti liquidi;
7) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonche' numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 ;
7-bis) il nome o la ragione sociale e la sede del responsabile delle indicazioni di cui ai punti da 1) a 6), se diverso dal produttore di cui al punto 7 ); 8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalita' previste;
9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;
10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:
a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;
b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.
11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;
12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all'allegato II, parte 'A' "capo I" non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua, superiore al 50%.
13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente decreto devono essere etichettate come "materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti".
14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione : "Questa materia prima per mangimi e' costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui e' vietata la somministrazione ai ruminanti".
Questa disposizione non si applica a:
a) latte e prodotti lattiero-caseari;
b) gelatina;
c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:
01. ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e' sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286 , a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;
02. prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonche' la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un
trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un
processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;
03. provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).
d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all' articolo 4 della Legge 281 del 1963 , nonche', se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni.
16) Ai fini dell'applicazione dell' art. 1, comma 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio , le disposizioni relative alla circolazione delle materie prime per mangimi, si applicano anche all'utilizzazione delle medesime materie prime;
17) Le materie prime per mangimi possono circolare nell'Unione europea solo se di qualita' sana, leale e mercantile. Quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.

B. MANGIMI COMPOSTI

1. La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento".
2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime e' destinato.
3. Le modalita' di impiego, che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.
4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui e' vietata la somministrazione ai ruminanti".
Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:
a) latte e prodotti lattiero-caseari;
b) gelatina;
c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:
01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/94 n. 286 , a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;
02) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonche' la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un
trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un
processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;
03) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).
d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
5. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.
6. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963 .
7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II, parte A), capo II; per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) del medesimo allegato II. Per dette materie prime l'elencazione e' soggetta alle seguenti norme:
a) indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;
b) e' tollerato uno scarto del \pm 15% del valore della percentuale dichiarata. (12)
7-bis. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, la percentuale esatta, rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento, puo' essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice; (12)
CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI





8. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore.
L'indicazione delle materie prime per mangimi puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore. (12)

CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI





9. Per i mangimi composti e' altresi' richiesta l'indicazione obbligatoria, di componenti analitici e relativi tenori cosi' come specificato nel seguente prospetto:





>(*) Applicabile a partire dal 1 luglio 1999.
(**) Il termine cellulosa greggia puo' essere utilizzato in sostituzione di quello di fibra grezza per mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il tenore di umidita' dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:
a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;
b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
d) il 14% negli altri mangimi composti.
11. La data di durabilita' minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
b) "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.
Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di durabilita' minima o una data limite di garanzia, deve essere indicata quella piu' vicina.
12. Il numero di riferimento della partita; (12)
13. La data di produzione espressa con la seguente indicazione: «Prodotto (\times giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata; (12)
14. La quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi.
L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore. 15.Per i mangimi composti di produzione nazionale non contenenti additivi e/o premiscele devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo.
15-bis. Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 , o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 9 di tale decreto. Tale numero deve essere riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di attribuzione, durante tale periodo, per i mangimi composti di produzione nazionale contenenti additivi e/o premiscele, devono essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione.
16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.
17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.
18. Per le miscele di semi interi non e' richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque puo' essere fornita in conformita' con quanto specificato nell'allegato IV.
19. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari, l'impiego di una delle forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categoria o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie; (12)
20. La data di conservazione minima, la quantita' netta, il numero di riferimento della partita nonche' il numero di riconoscimento o di registrazione, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 11 della presente legge; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate; (12)
21. Ai fini della immissione in commercio, il termine "mangime puo' essere sostituito da "alimento per animali.
22. I produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorita' incaricate ad effettuare i controlli, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta. (12)

C. ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, n. 194))
CATEGORIA DEFINIZIONE
7.1. Cereali in Grani I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno)idipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la pula.
7.2. Prodotti e Sottoprodotti dei cereali in grani I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli compresi nella categoria 7.14. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7.3. Semi oleosi I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la buccia.
7.4. Prodotti e sottoprodotti semi oleosi I prodotti e i sottoprodotti del di frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 7.14. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% puo' essere superato se e' presente piu' del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
7.5. Prodotto e sottoprodotti di semi di leguminose Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 7.3 e 7.4. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7.6. Prodotti e sottoprodotti tuberi e radici I prodotti e i sottoprodotti derivati da di tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7.7. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu'del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7.7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero I prodotti e i sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7.8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. I prodotti e i sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% puo' essere superato se e' presente piu' del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
7.9. Foraggi essiccati Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non devono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% puo' essere superato se e presente piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
7.10. Prodotti cellulosici Gli ingredienti dei mangimi contenenti piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 7.4, 7.8 e 7.9.
7.11. Prodotti lattiero-caseari I prodotti derivati dalla lavorazione del latte, diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 7.14.
7.12. Prodotti di pesce Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi , compresi i prodotti derivati dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 7.14. Sono esclusi i prodotti contenenti piu' dei 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 7.13.
7.13. Minerali Sostanze organiche o inorganiche contenenti piu' del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti piu' del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico.
7.14. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati
7.15. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari. Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari
-----------

AGGIORNAMENTO (12)


Il Decreto 25 giugno 2003 (in G.U. 6/8/2003, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 6 novembre 2003.

Allegato IV

ALLEGATO IV
INDICAZIONI FACOLTATIVE
1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, ((di cui all'articolo 11 ed all'allegato III della presente legge)) , possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato: ((12))
a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;
b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 25 GIUGNO 2003)) ; ((12))
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 25 GIUGNO 2003)) ; ((12))
e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;
f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;
g) Il Paese di produzione o di preparazione;
h) Il prezzo del prodotto;
i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;
l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;
m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;
n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

===================================================================



Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali
animali e relativi tenori o specie animale
(dichiarazioni facoltative)

===================================================================


(1) (2) (3)

-------------------------------------------------------------------



Mangimi - Proteina greggia
completi - Grassi greggi Animali familiari diversi
- Fibra grezza dai cani e dai gatti
- Ceneri gregge
- Lisina Animali diversi dai suini
- Metionina Animali diversi dal
pollame
- Cistina
- Treonina Tutti gli animali
- Triptofano
- Valore energetico Pollame (dichiarazione
con metodo CEE)
- Amido
- Zuccheri totali (saccarosio)
- Zuccheri totali + amido
- Calcio
- Sodio Tutti gli animali
- Fosforo (*)
- Magnesio
- Potassio
- Fosforo (**) Tutti gli animali diversi
dai pesci, salvo i pesci
ornamentali (**)
(*) applicabile fino al 30 giugno 1999
(**) applicabile a partire dal 1 luglio 1999

===================================================================



Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali
animali e relativi tenori o specie animale
(dichiarazioni facoltative)

===================================================================


(1) (2) (3)

-------------------------------------------------------------------



Mangimi - Proteina greggia
complementari - Fibra grezza Tutti gli animali
minerali - Ceneri gregge
- Grassi greggi
- Lisina
- Metionina
- Cistina
- Treonina
- Triptofano
- Magnesio Animali diversi dai
ruminanti
- Potassio Tutti gli animali

-------------------------------------------------------------------



Mangimi - Calcio
complementari - Fosforo
melassati - Sodio Tutti gli animali
- Potassio

- Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
ruminanti
- Magnesio < 0,5% Tutti gli animali

-------------------------------------------------------------------



mangimi - Proteina greggia
complementari - Grassi greggi Animali familiari
altri - Fibra grezza diversi dai cani e
- Ceneri gregge dai gatti

- Calcio >=0,5% Animali familiari

- Calcio >=0,5% Tutti gli animali

- Fosforo >=2% Animali familiari

- Fosforo < 2% Tutti gli animali

- Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
ruminanti
- Magnesio < 0,5%
- Sodio Tutti gli animali
- Potassio

- Valore energetico Pollame (dichiarazione
con metodo CEE)
- Lisina Animali diversi dai
suini
- Metionina Animali diversi dal
pollame
- Cistina
- Treonina Tutti gli animali
- Triptofano
- Amido
- Zuccheri totali (saccarosio)
- Zuccheri totali + amido
(**) Il termine "Cellulosa grezza" puo' essere utilizzato, in
sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi
composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

o) Per i mangimi composti e' consentito dichiarare il tenore di umidita' quando questo e' pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo e' inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato, V.
p) Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o piu' materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi.
q) ((Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 11 della presente legge)) , purche' nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni: ((12))
1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;
2) non devono indurre, l'acquirente in errore attribuendo al
mangime effetti e proprieta' che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i
mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;
3) non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la capacita' di prevenire, curare o guarire malattie;
4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.

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AGGIORNAMENTO (12)


Il Decreto 25 giugno 2003 (in G.U. 6/8/2003, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 6 novembre 2003.

Allegato V

ALLEGATO V
((PRODOTTI DI CUI E' VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO))

1. Non e' consentito utilizzare per ((l'immissione in commercio)) :
a) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido
cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si
tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del
riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;
b) il tenore del 2,2,% puo' essere superato, a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel caso di:
01. mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
02. mangimi composti minerali;
03. mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;
04. mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%;
c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o
pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidita' del 12%..

Allegato VI

ALLEGATO VI

DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere ((posti in circolazione)) alla rinfusa quando si tratta di:
a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;
b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;
c) miscele di semi o frutti interi;
d) blocchi o rulli da leccare;
e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50
kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreche' provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;
f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;
g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;
h) mangimi pellettati
2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la
conservazione e la qualita' dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle
lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.
3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in
carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.
4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' i
residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli
obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in
tal caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti di accompagnamento.

Allegato VII

ALLEGATO VII

TOLLERANZE
A) Materie prime per mangimi
1. Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi e' differente da quella dichiarata, cosicche' il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori:
((1.1 Proteina greggia: A. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; B. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%; C. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%)) .
1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):
a. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20% ma pari o superiori al 5%;
c. 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%
1.3 Amido e inulina:
a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%;
c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.4 Sostanze grasse grezze:
a. 1,8 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15% , ma pari o superiori al 5%;
c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.5 Fibre grezze
a. 2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%;
c. 0,9 unita' per il tenore dichiarato inferiore al 6%.
1.6 Umidita' e ceneri grezze:
a. 1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%,
b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10% , ma pari o superiori al 5%;
c. 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio,
magnesio, indice di acidita' e sostanze insolubili in etere di petrolio:
a. 1,5 unita' per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o (15), a seconda dei casi;
b. 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori)
dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi;
c. 0,2 unita' per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi.
1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in
NaCl:
a. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3%;
b. 0,3 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 3%.
1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla:
a. 30% del tenore dichiarato;
1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili:
a. 20% del tenore dichiarato;

B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari

1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia
a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
c. 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
e. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.2. Grassi greggi,
a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%
1.3. Zuccheri totali
a. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.4. Amido e zuccheri totali piu' amido
a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.5. Sodio, potassio e magnesio
a. 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;
c. 0,75 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;
d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;
e. 0,1 unita' per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%
1.6. Fosforo totale e calcio
a. 1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;
c. 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;
e. 0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%
1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:
a. 30% del tenore dichiarato
1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli
dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle
indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i
mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina,
cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque
superiori a quelli dichiarati.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidita':
a. 3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
b. 5% per i tenori dichiarali inferiori al 70% fino al 50%;
c. 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
e. 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%
2.2. Ceneri gregge:
a. 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
c. 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%
2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:
a. 1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;
c. 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%
2.4. Fibra greggia:
a. 2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
c. 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%
2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli
dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle
indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i
mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidita' e
ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque
inferiori a quelli dichiarati.


C) Mangimi composti per animali familiari
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia
a. 3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;
c. 2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%
1.2. Grassi greggi
a. 2,5 unita' del tenore dichiarato
1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli
dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate,
tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza
uguale per i grassi greggi.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidita':
a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%
c. 1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%
2.2. Ceneri gregge
a. 1,5 unita' del tenore dichiarato
2.3. Fibra greggia:
a. l'unita' del tenore dichiarato
2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli
dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate,
tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa
greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di
umidita' risulta comunque inferiore a quello dichiarato.

D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti quanto lo consentano le buone pratiche di elaborazione, da impurita' chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE , a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte 'A'.
2. Qualora non siano stati fissati atri valori nella parte 'A' o 'B' dell'allegato II, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.
Si considerano impurezze botaniche:
a) le impurita' naturali ma innocue (per esempio la paglia e i
pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purche' la loro percentuale non superi lo 0,5%;
3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si
riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.
4. Nei mangimi composti e' ammessa la presenza delle suddette
impurezze botaniche in quantita' corrispondente alla
percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale
impiegata. Nei mangimi composti e' tollerata anche la presenza,
nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano
residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Allegato VIII

ALLEGATO VIII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 1993, N. 89))